Stai guardando:
| Regolamento disciplinare |
|
|
|
| Venerdì 22 Febbraio 2008 18:16 |
|
Regolamento di disciplina
Art. 1
1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.
Art. 2
1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti hanno i seguenti doveri:
a) sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
b) sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
c) nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i princà¬pi che regolano la vita scolastica;
d) sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto;
e) sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
2. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 3
1. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Art. 4
1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno puಠsubire sanzioni disciplinari per comportamenti che non risultino essere stati da lui posti in essere.
Art. 5
1. L'irrogazione della sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione dell'infrazione.
2. Lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni e fornire le sue giustificazioni prima dell'irrogazione della sanzione.
Art. 6
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) allontanamento dalla lezione;
d) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 5 giorni.
2. La sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 non puಠavere durata superiore a 15 giorni.
Art. 7
1. La durata massima prevista dall'art. 6, comma 2, puಠessere superata in caso di commissione di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone; in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo, tenuto conto del parere dei servizi sociali e salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
Art. 8
1. La competenza ad infliggere le sanzioni è attribuita:
- all'insegnante e al Preside per le sanzioni di cui all'art. 6, lett. a), b), c);
- al Consiglio di Classe, con la partecipazione necessaria del Preside, per le sanzioni di cui all'art. 6, lett. d), e).
2. La competenza ad infliggere tutte le sanzioni per mancanze disciplinari commesse nel corso delle sessioni di esame è attribuita alla commissione d'esame e riguarda anche i candidati esterni.
Art. 9
1. La sanzione deve essere sempre proporzionata alla violazione disciplinare commessa.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottate in caso di comportamenti violenti o che abbiano comunque messo in pericolo la sicurezza delle persone o in caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri indicati nell'art. 2, qualora la sanzione inferiore non abbia ottenuto alcun risultato.
Art. 10
1. In caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe, valutata la situazione di fatto, se lo ritiene utile ai fini del reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica, puಠdeliberare forme di colloquio o contatto con l’alunno e con la sua famiglia.
Art. 11
1. Il Consiglio di Classe, nei casi in cui delibera in merito alle sanzioni disciplinari demandate alla sua competenza, delibera a maggioranza assoluta dei componenti, valutate le ragioni dello studente.
2. Qualora l’infrazione disciplinare riguardi direttamente un docente, questi dovrà astenersi dalla votazione e la maggioranza verrà pertanto calcolata escludendo il suo voto.
Art. 12
1. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere convertite, a richiesta dell’alunno, in attività a favore della comunità scolastica.
2. L'ammissione a tale beneficio è deliberato dal Consiglio di Classe competente, con la composizione prevista dall'art. 8.
3. Il Consiglio di Classe decide quale sarà l'attività sostitutiva che l'alunno dovrà prestare, nel rispetto di tutte le normative, anche di sicurezza, vigenti; delibera altresଠsui criteri di corrispondenza tra i giorni di allontanamento precedentemente deliberati e il periodo di attività sostitutiva; decide inoltre sull'eventuale riammissione in classe dell'alunno nei periodi di prestazione delle attività sostitutive.
Art. 13
1. Delle sanzioni sostituite non puಠtenersi conto a nessun fine disciplinare.
2. Il beneficio è revocato su delibera del Consiglio di Classe qualora l'alunno commetta un'ulteriore violazione disciplinare nel periodo in cui presta l'attività sostitutiva; in tal caso la sanzione sostituita riprenderà vigore e alla stessa si aggiungerà la sanzione per la nuova violazione.
Art. 14
1. Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere impugnate davanti all'Organo di Garanzia previsto negli artt. 13 e seguenti del Regolamento interno.
Art. 15
1. Il ricorso all'Organo di Garanzia deve essere proposto, tramite il Preside, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. Il ricorso è proposto personalmente dallo studente e nello stesso devono essere indicate, a pena di inammissibilità , le ragioni su cui si fonda.
Art. 16
1. La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Preside entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che puಠfarsi assistere da un altro studente dell’Istituto.
3. E' facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro studente dell'Istituto munito di delega scritta.
4. La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.
Art. 17
1. L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
2. Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
3. La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
4. La delibera puಠessere rinviata a non oltre 2 giorni dalla riunione.
Art. 18
1. Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Preside tra i docenti componenti dell'Organo di Garanzia.
2. Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la deliberazione adottata.
3. Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della delibera adottata.
Art. 19
1. L'Organo di Garanzia puಠconfermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo studente o annullarla.
2. In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
3. Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall'Organo di Garanzia.
Art. 20 1. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all'art. 6, lett. d) ed e) si applica la procedura prevista dall'art. 328, comma 4, del decreto legislativo 16.2.1994 n. 297.
|
| Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Febbraio 2008 18:33 |












